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alla comunione nei termini e colle forme che la legge accorda alla moglie superstite.

Argum. ex l. 24, ff. de verborum significatione.

Sezione V.

Della Divisione della Comunione dopo l’accettazione.

1467. Dopo che la moglie od i suoi eredi hanno accettata la comunione, le attività si dividono, e le passività si sopportano nel modo seguente.

§. I.

Della divisione dell’attivo.

1468. I conjugi od i loro eredi conferiscono nella massa dei beni esistenti tutto ciò che devono alla comunione per titolo di compenso o d’indennizzazione, a norma delle regole superiormente prescritte nella sezione seconda della prima parte del presente capo.

1469. Ciascun conjuge, o suo erede conferisce egualmente le somme che si sono levate dalla comunione, ed il valore dei beni che il conjuge ha preso da essa per dotare una figlia d’altro letto, o per dotare a conto proprio la figlia comune.

1470. Ciascun conjuge od il suo erede, prededuce dalla massa dei beni,

1.° I suoi proprj beni non conferiti nella comunione, se esistono in natura o quelli che sono stati acquistati in loro surrogazione;

2.° Il prezzo dei suoi immobili alienati durante la comunione, che non sia stato rinvestito;

3.° Le indennizzazioni che gli sono dovute dalla comunione.

1471. Le prededuzioni spettanti alla moglie hanno luogo prima di quelle del marito.

Si fanno riguardo ai beni, che più non esistono in natura, primieramente sul denaro, quindi sugli effetti mobiliari, ed in sussidio sopra gli stabili della