Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/318

1462. Le disposizioni degli articoli 1456, e seguenti, sono applicabili alle mogli delle persone morte civilmente, dal momento in cui ebbe luogo la morte civile.

1463. La moglie che ha fatto divorzio o che è separata personalmente, se non ha accettata la comunione entro i tre mesi e quaranta giorni dopo il divorzio o la separazione definitivamente pronunciata, si considera che vi abbia rinunziato, purchè prima della scadenza del detto termine, non abbia ottenuto una proroga dal giudice in contraddittorio del marito, o questo formalmente citato.

1464. I creditori della moglie possono impugnare la rinuncia fatta da essa, o dai suoi eredi in frode dei loro crediti, ed accettare la comunione in nome proprio.

Argum. ex tot. tit., ff. quæ in fraudem creditorum.

1465. La vedova, tanto accettando che rinunziando, ha diritto, duranti i tre mesi e quaranta giorni che le sono concessi per fare l’inventario e per deliberare, di percepire dalle provvisioni esistenti gli alimenti per sè e per i suoi domestici, ed in mancanza di queste, può supplirvi prendendo danaro ad imprestito a conto della massa comune, coll’obbligo però di farne un uso moderato.

Essa non è tenuta ad alcuna pigione per aver abitato, duranti questi termini, in una casa dipendente dalla comunione o spettante agli eredi del marito; e se la casa che abitavano i conjugi al tempo dello scioglimento della comunione, era da essi posseduta per titolo d’affitto, la moglie non sarà obbligata a contribuire, pendenti gli stessi termini, per il pagamento della pigione, il quale sarà levato dalla massa.

1466. Nel caso di scioglimento della comunione per la morte della moglie, i suoi eredi possono rinunciare