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1458. La vedova può, secondo le circostanze, dimandare al tribunal civile una proroga del termine prescritto col precedente articolo per la sua rinuncia; questa proroga, se vi è luogo, è pronunziata in contraddittorio degli eredi del marito, od essi formalmente citati.
1459. La vedova che non ha fatta rinuncia nel termine sopra stabilito, non è privata della facoltà di rinunziare quando non siasi ingerita nei beni, ed abbia fatto procedere all’inventario; può soltanto essere convenuta come vivente in comunione sino a che vi abbia rinunziato, e deve pagare le spese fatte contro di lei sino alla sua rinuncia.
Può egualmente essere convenuta dopo la scadenza dei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario, qualora questo sia stato compito prima dei tre mesi.
1460. La vedova che ha distratto od occultato qualche effetto della comunione è dichiarata in comunione, nonostante la sua rinunzia: lo stesso ha luogo riguardo ai di lei eredi.
Argum. ex l. 71, §. 3, 4 et 9, ff. de acquirenda vel omittenda hæreditate. — Leg. 6, ff. de his quæ ut indignis auferuntur.
1461. Morendo la vedova prima della scadenza dei tre mesi senza che abbia fatto o compito l’inventario, i suoi eredi avranno, per fare o per compire l’inventario medesimo, un nuovo termine di tre mesi decorribili dal giorno della morte della vedova, e dopo il compimento di esso, quello di giorni quaranta per deliberare.
Se la vedova muore dopo compito l’inventario, i suoi eredi avranno il nuovo termine di quaranta giorni dopo la di lei morte, per deliberare.
Inoltre possono essi rinunciare alla comunione nelle forme superiormente stabilite, essendo anche ad essi applicabili gli articoli 1458. e 1459.