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facoltà di accettarla, o di rinunciarvi. Qualunque convenzione in contrario è nulla.

Leg. 2, ff. de jure dotium.

1454. La moglie che ha presa ingerenza nei beni della comunione, non può rinunciarvi.

Gli atti semplicemente amministrativi o conservatorj non inducono che abbia avuta ingerenza.

Argum. ex l. 20, in pr. et §. 1, ff. de acquirenda vel omittenda hæreditate. — Leg. 1, cod. de repudianda vel abstinenda hæreditate. — Leg. 2, cod. de jure deliberandi.

1455. La moglie in età maggiore che in un atto ha assunta la qualità dichiarativa della di lei comunione, non può più rinunciarvi nè essere restituita in intiero contro questa qualità, non ostante che essa l’abbia assunta prima della confezione dell’inventario, se pure non vi è stato dolo per parte degli eredi del marito.

V. argum. ex l. 7, §. 5, ff. de minorib.; l. 1, cod. si min. ab hæreditate se abstin. — Leg. 11, §. 5, ff. de minor.; l. 9, cod. de in integr. restit.

1456. La moglie superstite che vuole conservare la facoltà di rinunziare alla comunione, deve, entro tre mesi successivi alla morte del marito, far procedere ad un fedele ed esatto inventario di tutti i beni della comunione in contraddittorio degli eredi del marito, o citandoli formalmente.

Compiuto che sarà tale inventario deve essa col proprio giuramento dichiarare, avanti l’ufficiale pubblico che lo ha ricevuto, essere l’inventario stesso fedele e veritiero.

1457. Nei tre mesi e quaranta giorni dopo la morte del marito, ella deve fare la rinuncia nella cancelleria del tribunale di prima istanza nel distretto del quale il marito aveva domicilio: quest’atto deve inscriversi nel registro destinato a ricevere le ripudie delle eredità.