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che la moglie separata ha alienato con giudiziale autorizzazione, eccetto che sia egli concorso nel contratto, ovvero risulti che il danaro sia stato ricevuto da lui o convertito in suo vantaggio.
È però risponsabile della mancanza d’impiego, o rinvestimento, quando la vendita sia stata fatta in sua presenza e col suo consenso; ma non è tenuto a garantire l’utilità dell’impiego.
1451. La comunione sciolta per la separazione di persona e beni, o dei beni solamente, può ristabilirsi di consenso d’ambedue le parti.
Ciò però non può farsi che per atto ricevuto da un notaro con minuta, una copia della quale deve essere affissa in conformità dell’articolo 1445.
In questo caso, la comunione ristabilita riacquista i suoi effetti dal giorno del matrimonio; le cose sono restituite nel medesimo stato, come se non vi fosse stata separazione, senza pregiudizio però della esecuzione degli atti che nel tempo intermedio si fossero potuti fare dalla moglie a tenore dell’articolo 1449.
È nulla qualunque convenzione per cui i conjugi ristabilissero la loro comunione sotto condizioni diverse da quelle che la reggevano anteriormente.
1452. Lo scioglimento della comunione prodotto dal divorzio o dalla separazione di persona e beni, o dei beni solamente, non fa luogo ai diritti competenti alla moglie nel caso di sopravvivenza al marito; essa conserva la facoltà di valersene dopo la di lui morte tanto naturale, che civile.
Sezione IV.
Dell’Accettazione della Comunione, e della Rinuncia che vi si può fare, colle condizioni che le sono relative.
1453. Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie ed i suoi eredi, ed aventi causa hanno la