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in quella del tribunale di commercio del luogo del suo domicilio, e ciò sotto pena di nullità della esecuzione.
La sentenza che pronunci la separazione dei beni ha effetto dal giorno della domanda.
1446. I creditori particolari della moglie non possono, senza il di lei consenso, dimandare la separazione dei beni.
Nondimeno, in caso di fallimento o di prossima decozione del marito, possono valersi delle ragioni della loro debitrice fino alla concorrenza dell’ammontare dei loro crediti.
1447. I creditori del marito possono reclamare contro la separazione dei beni pronunciata dal giudice, ed anche mandata ad esecuzione in frode dei loro diritti; possono ancora intervenire al giudizio per opporsi alla dimanda di separazione.
Tot. tit. ff. quæ in fraudem creditorum.
1448. La moglie che ha ottenuta la separazione dei beni deve contribuire in proporzione delle sue facoltà e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle d’educazione della prole comune.
Queste spese sono intieramente a di lei carico, se niente rimane al marito.
Leg. 29, cod. de jure dotium.
1449. La moglie separata, tanto di beni e di persona, quanto di beni solamente, ne riassume la libera amministrazione.
Essa può disporre dei suoi beni mobili, ed alienarli.
Non può alienare i suoi immobili senza l’assenso del marito, e se ricusi di prestarlo, senza l’autorizzazione giudiziale.
Leg. 29, cod. de jure dotium. — Monac. ad l. 21, cod. de procuratoribus.
1450. Il marito non è risponsabile per la mancanza d’impiego o di rinvestimento del prezzo dell’immobile