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Leg. 59, l. 63, §. in hæredibus, ff. pro socio.
1442. La mancanza d’inventario dopo la morte naturale o civile d’uno dei conjugi, non dà luogo alla continuazione della comunione; salve le azioni delle parti interessate relativamente alla prova dell’esistenza dei beni ed effetti comuni, la quale prova potrà farsi tanto per documento quanto per pubblica fama.
Se vi sono figlj minori, la mancanza d’inventario fa inoltre perdere al conjuge superstite il godimento delle loro rendite; ed il surrogato tutore che non lo ha costretto a far l’inventario, è solidariamente tenuto con lui a tutte le condanne, che potessero pronunziarsi a favore dei minori.
1443. La separazione dei beni non può domandarsi, che in giudizio dalla moglie la quale si trovi in pericolo di perdere la dote, e quando il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che i di lui beni non siano sufficienti per soddisfare i diritti e le azioni di ricupera della moglie. Ogni separazione stragiudiziale è nulla.
Argum. ex l. 24; l. 22, §. 8, ff. soluto matrimonio. — Novell. 97, cap. 6. — Leg. 29, l. 50, cod. de jure dotium.
1444. La separazione dei beni ancorchè pronunciata dal giudice è nulla, se non è stata eseguita colla reale soddisfazione dei diritti e ragioni di ricupera competenti alla moglie, fatta per atto autentico, fino alla concorrenza dei beni del marito, od almeno con istanze introdotte entro quindici giorni successivi alla sentenza, e continuate senza interruzione.
1445. Ogni separazione dei beni deve, prima della sua esecuzione, rendersi pubblica mediante un affisso ad una tabella a ciò destinata, nella sala principale del tribunale di prima istanza, ed inoltre, se il marito è mercante, banchiere, o commerciante,