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1438. Se il padre e la madre hanno unitamente dotata una figlia comune senza denotar la porzione per cui intendevano di contribuire, si ritiene che ciascuno sia concorso a dotarla per una metà, tanto se la dote è somministrata o promessa su i beni della comunione, quanto se fu costituita in beni proprj di uno solo dei conjugi.
Nel secondo caso, il conjuge il cui immobile od effetto di sua privata ragione fu costituito in dote, ha sui beni dell’altro un’azione d’indennità per la metà di essa dote, avuto riguardo al valore dell’effetto assegnato al tempo della donazione.
1439. La dote costituita dal solo marito in effetti della comunione alla figlia comune, è a carico della stessa comunione; e qualora la comunione è accettata dalla moglie, questa deve concorrere nella metà della dote, purchè il marito non abbia dichiarato espressamente ch’ei se ne assumeva il peso per intiero o per una quantità maggiore della metà.
1440. All’assicurazione della dote è obbligato chiunque l’abbia costituita; e gl’interessi decorrono dal giorno del matrimonio, ancorchè sia concessa una dilazione al pagamento, quando non siavi stipulazione in contrario.
Leg. 41, in pr.; l. 84, ff. de jure dotium; l. 1, l. 31, §. 1, cod. eod. tit.; l. unic., §. 1, cod. de rei uxoriæ actione. — l. 17, in pr., et §. 1, ff. soluto matrimonio. V. l. 9, §. 1, ff. de condict. caus. dat.; l. 5, §. 5, ff. de dol. mal.; l. 79, §. 5, ff. de jure dot. V. l. 12, l. 35, cod. ad senatus-consult.
Sezione III.
Dello Scioglimento della Comunione, e di alcune conseguenze di esso.
1441. La comunione si scioglie, 1.° per la morte naturale; 2.° per la morte civile; 3.° pel divorzio; 4.° per la separazione personale; 5.° per la separazione dei beni.