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vi è luogo a dedurre un tal prezzo dalla comunione, a vantaggio del conjuge proprietario dell’immobile venduto, o delle servitù redente.

1434. Il rinvestimento si ritiene fatto per parte del marito ogni qual volta all’occasione d’un acquisto egli ha dichiarato ch’esso è stato fatto con danari provenienti dall’alienazione d’un immobile suo proprio, e che il detto acquisto tien luogo di rinvestimento.

1435. Non basta la dichiarazione del marito che l’acquisto sia stato fatto con denari provenienti da un immobile venduto dalla moglie per rinvestirli a suo vantaggio, se ciò non sia formalmente accettato dalla moglie: non avendo acconsentito, allorchè la comunione si scioglie, essa ha semplicemente un diritto al rimborso del prezzo dell’immobile venduto.

L. 12, cod. de jure dotium.

1436. La compensazione del prezzo dell’immobile appartenente al marito non ha effetto che sulla massa della comunione; quella del prezzo dell’immobile appartenente alla moglie ha effetto ancora sui beni proprj del marito, quando siano insufficienti quelli della comunione. In tutti i casi la compensazione non ha luogo che in relazione al prezzo della vendita, non ostante qualunque cosa potesse allegarsi intorno al valore dell’immobile alienato.

1437. Ogni qualvolta si prende dalla comunione una somma tanto per soddisfare debiti ed obblighi personali di uno dei conjugi, come sarebbe il prezzo o parte del prezzo d’un suo immobile o di servitù prediali redente, quanto per ricuperare, conservare o migliorare i suoi beni proprj, e generalmente ogni qualvolta uno dei conjugi ha ritratto un particolare vantaggio dai beni della comunione, egli è tenuto a compensarla.