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il novennio, non sono obbligatorie in caso di scioglimento della comunione nè rispetto alla moglie, nè a’ di lei eredi, fuori che per il tempo che rimane a decorrere tanto del primo periodo del novennio, s’esso non fosse scaduto, quanto del secondo, e così successivamente, di maniera che l’affittuario non abbia se non la ragione di godere del fondo locato soltanto sino al compimento del periodo del novennio che dura ancora.

Argum. ex l. 25, §. 4, ff. soluto matrimonio; et l. 3, §. 16, ff. de jure fisci.

1430. Le affittanze de’ beni della moglie per un novennio, o a minor tempo, che il solo marito ha pattuite, rinnovate per più di tre anni prima dello spirare della corrente locazione, se tali beni sono rustici, e più di due anni prima di detta epoca, se questi consistono in case, non hanno verun effetto, purchè la loro esecuzione non abbia incominciato prima che si sciogliesse la comunione.

1431. La moglie, che si obbliga solidariamente col marito per gli affari della comunione o del marito, non si ritiene obbligata a riguardo di questi, che in qualità di cauzione: essa deve essere indennizzata per l’obbligazione che ha contratta.

1432. Il marito che si fa mallevadore solidariamente od in altro modo della vendita fatta dalla moglie di un immobile a lei proprio, venendo molestato, ha similmente il regresso contro di essa, tanto sulla di lei parte nella comunione, quanto sopra i di lei beni particolari.

Argum. ex l. 10, §. 11, ff. mandati.

1433. Se fu venduto un’immobile appartenente ad uno de’ conjugi, ed egualmente se mediante sborso di denaro si è accordata la liberazione di servitù prediali dovute a fondi proprj di uno di essi, e che il prezzo sia stato versato nella comunione senza rinvestirlo,