Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/309

proprietà dei suoi beni particolari, sinchè dura la comunione.

1425. Le condanne pronunciate contro uno dei conjugi a causa di un delitto producente la morte civile, non percuotono che la sua parte della comunione ed i suoi beni particolari.

Argum. ex l. 9, in pr., cod. de bonis proscriptorum; l. si fratres, §. ultim., ff. pro socio; leg. sancimus, cod. de pœnis.

1426. Gli atti che la moglie ha fatto senza il consenso del marito, anche coll’autorizzazione giudiciale, non obbligano i beni della comunione, fuorchè nel caso in cui essa contratti in qualità di esercente pubblica mercatura, e per oggetti di suo commercio.

1427. La moglie non può, senza l’autorizzazione giudiciale, obbligare nè se stessa, nè i beni della comunione, nemmeno per liberare il marito dalla prigione, o pel collocamento de’ figlj in caso di assenza del di lei marito.

Leg. 73, §. 1; l. 20, ff. de jure dotium — leg. 21, §. 1, ff. ad senatus-consultum Velleianum — l. 21, ff. soluto matrimonio.

1428. Il marito ha l’amministrazione di tutti i beni particolari della moglie.

Può esercitar solo tutte le azioni mobiliari e possessorie le quali appartengono alla moglie.

Non può alienare gl’immobili particolari della medesima senza il di lei consenso.

È risponsabile di qualunque deperimento de’ beni particolari della moglie occasionato da mancanza di atti conservatorj.

Leg. 3, cod. de rei vindicatione; l. 2, cod. de rebus alienis non alienandis; l. 58, §. soluto matrimonio; l. 6, §. 2, ff. de jure deliberandi.

1429. Le affittanze de’ beni della moglie che il marito da se solo ha pattuito per un tempo eccedente