Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/308

procuratrice generale o speciale del marito, è a carico della comunione; ed il creditore non può domandarne il pagamento contro la moglie e sopra i suoi beni particolari.

Argum. ex l. 20, ff. mandati.

Sezione II.

Dell’amministrazione della Comunione, e dell’effetto degli atti di uno dei conjugi relativamente alla società conjugale.

1421. Il solo marito amministra i beni della comunione.

Egli può vendere, alienare ed ipotecare senza l’intervento della moglie.

1422. Non può disporre per atto fra vivi a titolo gratuito degl’immobili della comunione, nè della totalità o di una quota della sostanza mobiliare, eccetto che per dare uno stabilimento ai figlj comuni.

Non ostante può disporre a titolo gratuito e particolare, degli effetti mobili a vantaggio di qualunque persona, purchè non se ne riservi l’usufrutto.

1423. La donazione fatta dal marito per atto d’ultima volontà non può eccedere la parte che gli spetta nella comunione.

Se in questa forma ha donato una cosa della comunione, il donatario non può pretenderla in natura, se non nel caso in cui per accidentalità della divisione, la cosa donata cada nella quota pervenuta agli eredi del marito: se l’effetto non cade nell’indicata quota, il legatario riceve l’equivalente dell’intiero valore dell’effetto donato sulla parte spettante agli eredi del marito nella comunione, e sopra i beni particolari di quest’ultimo.

1424. Le multe, in cui è incorso il marito a causa di delitto non producente la morte civile, possono esigersi sopra i beni della comunione, salva l’indennizzazione dovuta alla moglie: quelle in cui è incorsa la moglie non possono esigersi che sulla nuda