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preesistenza e valore degli effetti mobiliari non inventariati, tanto con documenti e scritture private, quanto con testimonj, ed occorrendo, per pubblica fama.

Il marito non è mai ammesso a far questa prova.

1416. Le disposizioni contenute nell’articolo 1414. non impediscono che i creditori d’un’eredità in parte mobiliare ed in parte immobiliare dimandino il loro pagamento sopra i beni della comunione, tanto nel caso che l’eredità sia devoluta al marito, come in quello che sia devoluta alla moglie, quando questa l’abbia accettata coll’assenso del marito; il tutto però senza pregiudizio delle rispettive compensazioni.

Lo stesso ha luogo se l’eredità fu accettata dalla moglie con l’autorizzazione giudiciale, e che ciò nonostante gli effetti mobili siano stati confusi con quelli della comunione senza che siavi preceduto l’inventario.

1417. Se l’eredità fu accettata dalla moglie con l’autorizzazione giudiciale atteso il rifiuto del marito, e se si è fatto l’inventario, i creditori non possono domandare il loro pagamento che sopra i beni tanto mobili che immobili di detta eredità, ed in caso d’insufficienza, sopra la nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie.

1418. Le regole stabilite negli articoli 1411. e successivi devono osservarsi egualmente riguardo ai debiti dipendenti da una donazione, come per quelli risultanti da un’eredità.

1419. I creditori possono dimandare il pagamento dei debiti contratti dalla moglie col consenso del marito, tanto sopra tutti i beni della comunione, quanto sopra quelli del marito o della moglie; salvo il compenso dovuto alla comunione, o l’indennità dovuta al marito.

1420. Qualunque debito contratto dalla moglie come