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ai creditori la ragione di agire per il pagamento, sopra gl’immobili della predetta eredità.
Nonostante, se l’eredità è pervenuta al marito, i creditori verso la detta eredità possono pretendere il loro pagamento tanto sopra i beni proprj del marito, quanto sopra quelli della comunione; salvo, nel secondo caso, il rimborso dovuto alla moglie od ai suoi eredi.
1413. Se l’eredità puramente immobiliare sia pervenuta alla moglie, ed essa l’abbia accettata coll’assenso del marito, i creditori dell’eredità possono dimandare il loro pagamento sopra tutti i beni particolari della moglie: ma se l’eredità non è stata accettata dalla moglie, che mediante autorizzazione giudiziale per causa del rifiuto del marito, i creditori, nel caso che gl’immobili ereditarj non sieno sufficienti, non possono agire che sopra la nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie.
1414. Quando l’eredità pervenuta ad uno degli sposi consista parte in effetti mobiliari e parte in immobiliari, i debiti da cui essa è gravata, non sono a carico della comunione che fino alla concorrenza di quella porzione degli effetti mobiliari, che deve erogarsi per l’estinzione dei debiti, in proporzione del valore dei predetti effetti mobiliari confrontato con quello degl’immobili.
Questa porzione erogabile si desume dall’inventario cui il marito deve far procedere in proprio nome, se l’eredità lo risguarda particolarmente, o come dirigente ed autorizzante le operazioni della moglie, quando si tratti di una eredità ad essa pervenuta.
1415. In mancanza d’inventario, ed in qualunque caso questa mancanza pregiudichi alla moglie, essa ed i suoi eredi possono, al tempo dello scioglimento della comunione, domandare di essere indennizzati a termini di ragione; come pure comprovare la