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matrimonio, o da cui si trovassero gravate l’eredità ad essi pervenute durante il matrimonio; salva la compensazione per quelli relativi agl’immobili proprj dell’uno o dell’altro dei conjugi.
2.° Dei debiti, tanto in capitali quanto in annualità od interessi, contratti dal marito durante la comunione, o dalla moglie con il consenso del marito; salva la compensazione, ove abbia luogo.
3.° Delle annualità ed interessi soltanto delle rendite passive o dei debiti che sono particolari a ciascuno dei conjugi.
4.° Delle riparazioni ordinarie degl’immobili che non cadono in comunione.
5.° Degli alimenti dei conjugi, dell’educazione e mantenimento dei figlj, e di tutti gli altri pesi del matrimonio.
1410. La comunione non è tenuta per i debiti mobiliari contratti dalla moglie prima del matrimonio, se non quando risultino da un atto autentico anteriore al medesimo, o che prima della stessa epoca abbiano acquistato una data certa o col registro, o per la morte di una o più persone sottoscritte a tale atto.
Il creditore della moglie, in virtù d’un atto che non abbia una data certa anteriore al matrimonio, non può agire contro la medesima per il pagamento, che sulla nuda proprietà dei suoi immobili particolari.
Il marito che pretendesse d’aver pagato per sua moglie un debito di tal natura, non può domandarne il rimborso alla moglie, nè ai di lei eredi.
1411. I debiti dell’eredità puramente mobiliari pervenute ai conjugi durante il matrimonio, cadono interamente a peso della comunione.
1412. I debiti d’un’eredità puramente immobiliare pervenuta ad uno dei conjugi durante il matrimonio, non sono a carico della comunione; salva