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che la cosa donata deve spettare alla comunione.

1406. L’immobile rilasciato o ceduto dal padre, madre od altro ascendente ad uno dei conjugi per soddisfarlo di quanto gli deve, o col peso di pagare ad estranei i debiti del donante, non cade nella comunione, salvo il diritto di compensazione od indennità.

1407. L’immobile acquistato durante il matrimonio, a titolo di permuta con un immobile spettante all’altro dei conjugi, non cade nella comunione, ed è surrogato nel luogo di quello alienato; salvo il compenso in caso d’eccedenza.

Leg. 26 et 27, ff. de jure dotium.

1408. L’acquisto fatto durante il matrimonio, col mezzo di licitazione, od altrimenti, della porzione di un immobile di cui uno dei conjugi era proprietario per indiviso, non si considera come un acquisto fatto alla comunione, purchè questa venga indennizzata della somma che avrà somministrato per tale oggetto.

Nel caso in cui il marito venisse egli solo ed in nome proprio, ad essere l’acquirente od aggiudicatario di tutto, o parte d’un immobile spettante per indiviso alla moglie, questa all’epoca della dissoluzione della comunione, ha la scelta o di rilasciare l’effetto alla comunione, la quale in tal caso resta debitrice verso la moglie della parte che ad essa appartiene del prezzo, o di prendere l’immobile, rimborsando alla comunione il prezzo dell’acquisto.

Leg. 78, §. 4, ff. de jure dotium.

§. II.

Delle passività della comunione, e delle azioni che ne risultano contro di essa.

1409. La comunione si compone passivamente:

1.° Di tutti i debiti mobiliari da cui gli sposi si trovavano gravati prima della celebrazione del loro