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che è considerato come usufrutto, secondo le regole spiegate al titolo dell’Usufrutto, dell’Uso e dell’Abitazione.
Se durante la comunione, non sono stati fatti i tagliamenti de’ boschi che potevano essere fatti a norma delle suddette regole, ne sarà dovuta la compensazione al conjuge non proprietario del fondo od a’ suoi eredi.
Se le cave e le miniere sono state aperte durante il matrimonio, i prodotti non cadono nella comunione, salvo che colla compensazione od indennizzazione a favore di quello fra i conjugi cui potrà essere dovuta.
L. 9, §. 7, ff. de usufructu et quemadmodum; l. 30, ff. de verborum significatione, l. 9, §. 2, et 3, ff. de usufructu ed quemadmodum, l. 7, §. 10, l. 8, ff. soluto matrimonio; l. 18, ff. de fundo dotali.
1404. Non cadono in comunione gl’immobili posseduti dai conjugi avanti la celebrazione del matrimonio, o che loro pervengono durante il matrimonio a titolo di successione.
Non ostante, se dopo d’aver stipulato il contratto del matrimonio, col patto della comunione, e prima della sua celebrazione, uno degli sposi avrà in questo intervallo acquistato un immobile, esso cadrà nella sua comunione, purchè l’acquisto non sia stato fatto in esecuzione di qualche clausola matrimoniale; nel qual caso esso sarà regolato a termini della convenzione.
L. 9; l. 73, ff. pro socio, l. 45, §. 2, ff. de adquirenda vel omittenda haereditate.
1405. Le donazioni d’immobili che durante il matrimonio sono state fatte ad uno soltanto dei conjugi, non cadono nella comunione, ed appartengono al solo donatario, purchè la donazione non contenga espressamente