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PARTE I.

Della Comunione legale.

1400. La comunione che si stabilisce colla semplice dichiarazione di maritarsi sotto il regime della comunione, o che deriva dalla mancanza d’ogni contratto, soggiace alle regole spiegate nelle sei seguenti sezioni.

Sezione I.

Di ciò, che forma la comunione tanto attivamente che passivamente.

§. I.

Delle attività della Comunione.

1401. Lo stato attivo della comunione è composto,

1.° Di tutti gli effetti mobiliari, che i conjugi possedevano nel giorno della celebrazione del matrimonio, come pure di quelli che loro pervengono durante il matrimonio a titolo di successione od anche di donazione, quando il donante non abbia dichiarato il contrario.

2.° Di tutti i frutti, rendite, interessi ed annualità, qualunque sia la loro natura, scadute o percette durante il matrimonio, e provenienti da’ beni, che appartenevano ai conjugi al tempo del loro matrimonio, o di quelli che sono loro devoluti durante lo stesso per qualsivoglia titolo;

3.° Di tutti gl’immobili acquistati durante il matrimonio.

1402. Qualunque immobile si ritiene come acquistato in comunione, se non è provato che uno de’ conjugi ne aveva prima del matrimonio la proprietà od il legale possesso, ovvero che gli è pervenuto dappoi per titolo di successione o di donazione.

L. 51, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

1403. I taglj de’ boschi ed i prodotti delle cave e delle miniere cadono nella comunione per tutto ciò