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1396. I cangiamenti fatti prima della celebrazione del matrimonio, devono essere comprovati da un atto del notaro steso nella medesima forma del contratto di matrimonio.

Inoltre, nessun cangiamento o contro dichiarazione in iscritto è valida, quando sia fatta senza la presenza, ed il simultaneo consenso di tutte le persone, che sono state parti nel contratto di matrimonio.

1397. Ogni cangiamento e contro dichiarazione in iscritto, quantunque rivestita delle forme prescritte nel precedente articolo, sarà senza effetto riguardo ai terzi, se non sarà stata estesa appiè della minuta del contratto di matrimonio; ed il notaro non potrà sotto pena dei danni ed interessi verso le parti, ed ove occorra, sotto pene più gravi, rilasciare nè le copie autentiche di prima edizione, nè le ulteriori del contratto di matrimonio, senza riportare in fine di esse il cangiamento o la contro-dichiarazione.

1398. Il minore capace a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le convenzioni delle quali è suscettibile questo contratto, e le convenzioni e donazioni che con esso avesse fatte, sono valide, purchè nel contratto sia stato assistito dalle persone, il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

Argum. ex l. 8, ff. de pactis dotalibus; l. 73, l. 61; §. 1, ff. de jure dotium.

CAPO II.

Del Regime della Comunione.

1399. La comunione, tanto legale, che convenzionale, incomincia dal giorno del matrimonio contratto avanti l’ufficiale dello stato civile. Non si può stipulare che essa incomincerà in un’altra epoca.

Argum. ex l. 16, §. 3, ff. de aliment. vel cibar. legat. l. 32, §. 24, ff. de donat. int. vir.