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quanto rapporto ai loro figlj fra essi; salve però le donazioni fra i vivi o per testamento, le quali potranno aver luogo secondo le forme e ne’ casi determinati nel presente Codice.
1390. Non è più permesso ai conjugi di stipulare in un modo generico che la loro associazione verrà regolata da una delle consuetudini, leggi o statuti locali che per lo addietro fossero state in vigore nelle diverse parti del territorio del Regno, e che dal presente Codice sono abrogate.
1391. Possono però dichiarare in modo generico che è loro intenzione di maritarsi, o colle leggi della comunione, o colle leggi dotali.
Nel primo caso, i diritti degli sposi e dei loro eredi saranno regolati dalle disposizioni del capo secondo di questo titolo.
Nel secondo caso i loro diritti saranno regolati dalle disposizioni del capo terzo.
1392. La semplice stipulazione, con cui la moglie si costituisce o le vengono costituiti dei beni in dote, non basta perché siano questi beni sottomessi al regime dotale, se nel contratto di matrimonio non siasi fatta sopra di ciò un’espressa dichiarazione.
Parimenti non risulta che gli sposi sieno sottomessi al regime dotale colla semplice dichiarazione da essi fatta di maritarsi senza comunione, ossia di rimanere separati di beni.
1393. In mancanza di stipulazioni speciali che deroghino al regime della comunione, o che lo modifichino, le regole stabilite nella prima parte del capo secondo formeranno il diritto comune nel Regno.
1394. Le convenzioni matrimoniali saranno stese, prima del matrimonio, in un atto avanti notaro.
1395. Esse non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.
Contr. l. 72, §. 2, ff. de jure dotium.