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in modo da poterne usare, eccetto che sia trascorso uno spazio di tempo bastante a far presumere estinta la servitù, come all’articolo 707.
Leg. 14, ff. quemadmodum servitutes amittuntur; leg. 34, §. 1, et leg. 35, ff .de servitut. praedior. rusticor.
705. Qualunque servitù si estingue riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente.
Leg. 1, ff. quibus modis [recte: quemadmodum] servit. amit.; l. 30, in pr. ff. de servitut. praed. urb.
706. La servitù è estinta col non uso pel corso di trent’anni.
Leg. 6, ff. de servitut. praed. urban.; leg. 13, cod. de servitutibus et aqua; l. 4, §. 29, ff. de usurpationibus et usucapionibus; l. 12, in fin. cod. de praescript. longi temporis.
707. I trent’anni cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno in cui si è cessato dall’usarne, se si tratti di servitù discontinue; o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, se trattisi di servitù continue.
708. Il modo della servitù può prescriversi come la servitù medesima, e nella stessa maniera.
709. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l’uso fattone da alcuna di esse, impedisce la prescrizione riguardo a tutte.
Leg. 5, l. 10, in pr. et l. 16, ff. quemad. servit. amitt.
710. Se fra i comproprietarj v’è alcuno contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizione, come un minore, conserverà questi il diritto di tutti gli altri.
Leg. 10, in pr., ff. quemad. servit. amitt.