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30. Allorquando il condannato in contumacia, che non si sarà presentato o non sarà stato imprigionato se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sentenza assolto, o condannato ad una pena la quale non produca la morte civile, rientrerà in tutti i suoi diritti civili pel tempo avvenire, dal giorno in cui sarà comparso in giudizio; ma la prima sentenza conserverà, pel passato, gli effetti che aveva prodotti la morte civile nell’intervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni sino al giorno della lui comparsa in giudizio.
Argum. ex Leg. 4, ff. de requirendis vel absentibus, et Leg. 2 cod. de requirendis reis. (Le leggi romane proibivano di pronunziar pene capitali o afflittive contro gli assenti. Leg. 1, ff. de requirend. vel absentibus. Leg. 15 ff. de pœn.)
31. Se il condannato in contumacia muore nel termine dei cinque anni dalla concessa dilazione senza essersi presentato, o senza essere stato preso ed arrestato, sarà considerato morto nell’integrità de’ suoi diritti; la sentenza contumaciale sarà annullata ipso jure, senza pregiudizio però dell’azione civile, la quale non potrà essere intentata contro gli eredi del condannato se non in via civile.
Argum. ex Leg. 13, §. 1, ff. qui testamenta facere possunt, et Leg. 13, §. 4, ff. de requirendis vel absentibus damnandis.
32. La prescrizione della pena non reintegrerà mai il condannato ne’ suoi diritti civili pel tempo avvenire.
(Nell’antica Giurisprudenza francese, il delitto non perseguitato per lo spazio di 20 anni era prescritto; (Imbert., L. 3, c. 10 n. 8 e 9) e ciò fondavasi sulle Leggi Romane Leg. 13 cod. ad Leg. Cornel. de falsis.)
33. I beni acquistati dal condannato, dopo incorsa la morte civile, e de’ quali fosse in possesso