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700. Se il fondo dominante viene ad essere diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo serviente.
Così, se si tratti di un passaggio, tutti i compadroni debbono usarne nello stesso sito.
Leg. 17, ff. de servitutibus.
701. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che tenda a scemare l’uso della servitù, od a renderlo più incomodo.
Per conseguenza non può variare lo stato de’ luoghi, nè trasferire l’esercizio della servitù in un sito diverso da quello, dove fu originariamente stabilita;
Tuttavia se questa primitiva destinazione è divenuta più onerosa al proprietario del fondo serviente, o se lo impedisce dal fare le riparazioni vantaggiose, potrà offerire al proprietario dell’altro fondo un sito egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non potrà ricusarlo.
Leg. 9, ff. si servitus vindicetur, leg. 5 et 9, cod. de servitutibus et aqua; l. 20, §. 3; l. 31, ff. de servitut. praedior. urbanorum.
702. Colui che ha un diritto di servitù, non può dal canto suo usarne, se non secondo il suo titolo, senza che, tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante, possa innovare cosa alcuna, la quale renda più onerosa la condizione del primo.
Argum. ex leg. 24 et 29, ff. de servitut. praed. rusticorum; l. 1, §. 15 et 16, ff. de aqua quotid. et aestiva.
Sezione IV.
In qual maniera si estinguono le Servitù.
703. Le servitù cessano quando le cose si trovano in uno stato tale, per cui non se ne possa più far uso.
704. Tornano ad aver luogo, se le cose sono ristabilite