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esistere attivamente o passivamente in favore del fondo alienato, o sul fondo alienato.

Leg. 30, ff. de servitutibus praediorum urbanorum; leg. 7, ff. communia praediorum, tam urban. quam rustic.

695. Mancando il titolo costituente quelle servitù che non possono acquistarsi con la prescrizione, non vi si può supplire che col mezzo di un titolo, il quale contenga la ricognizione della servitù fattane dal proprietario del fondo servente.

696. Costituendosi una servitù, si ritiene accordato tutto ciò che è necessario per usarne.

E perciò la servitù di cavar acqua dalla fonte altrui, porta necessariamente seco il diritto del passaggio.

Sezione III.

Dei Diritti del proprietario del fondo al quale è dovuta la servitù.

697. colui al quale è dovuta una servitù, può fare tutte le opere necessarie per usarne e conservarla.

Leg. 11, §. 1, ff. communia praediorum; l. 15, ff. de servitut. praediorum rusticorum; l. 10, ff. de servitutibus; l. 4, §. 5, ff. si servitus vindicetur; l. 3, §. 11, 12, 13, 14, 15, 16; l. 4, §. 1; l. 5, ff. de itinere actuque privato.

698. Tali opere debbono farsi a sue spese, e non del proprietario del fondo serviente; purchè il titolo di costituzione della servitù non istabilisca il contrario.

699. Quando il proprietario del fondo serviente è tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l’uso e per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo dormiente.