Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/147

689. Le servitù sono apparenti, o non apparenti.

Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra, un acquedotto.

Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come, per esempio, la proibizione di fabbricare sopra un determinato fondo, o di non fabbricare che ad un’altezza stabilita.

L. 20, ff. de servitutibus praediorum urbanorum.

Sezione II.

In qual modo si costituiscono le Servitù.

690. Le servitù continue ed apparenti si acquistano in forza di un titolo, o mediante il possesso di trent’anni.

691. Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo.

Il possesso benchè immemorabile non basta a stabilirle, senza che però si possano attualmente impugnare le servitù di questa natura acquistate di già col possesso in que’ paesi, ove potevano in tale modo acquistarsi.

692. La destinazione del padre di famiglia riguardo alle servitù continue ed apparenti tiene luogo di titolo.

693. Non vi è destinazione del padre di famiglia, se non quando sia provato che i due fondi attualmente divisi appartenevano allo stesso proprietario, e che siano da lui state poste le cose nello stato, dal quale risulta la servitù.

694. Se il proprietario di due fondi, tra i quali esista un segno apparente di servitù, dispone di uno di essi senza che il contratto contenga veruna convenzione relativa alla servitù; questa continua ad