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CAPO III.

Delle servitù stabilite per fatto dell’uomo.

Sezione I.

Delle diverse sorti di Servitù che possono stabilirsi sui Beni.

686. È permesso ai proprietarj di stabilire sopra i loro fondi, od a beneficio di essi quelle servitù che sembrassero loro opportune, purchè le servitù stabilite non siano imposte nè alla persona, nè a beneficio della persona, ma solamente ad un fondo e ad uso di un fondo, e purchè tali servitù non siano in alcun modo contrarie all’ordine pubblico.

Il titolo che costituisce le dette servitù ne regola l’esercizio e l’estensione: mancando il titolo, hanno luogo le seguenti disposizioni.

L. 1, §. 1; l. 6, et 16, ff. communia praediorum; l. 5, ff. de servittibus; l. 19, ff. de usufructu et quemad.

687. Le servitù sono stabilite per l’uso o delle fabbriche, o dei terreni.

Le prime si denominano urbane, tanto se le fabbriche cui spettano siano situate in città, quanto in campagna.

Le seconde si denominano rustiche.

L. 1 et 2, ff. de servitutibus praediorum rusticorum.

688. Le servitù sono continue o discontinue.

Le servitù continue sono quelle il cui esercizio è, o può essere continuato, senza che sia necessario un fatto attuale dell’uomo; tali sono gli acquedotti, gli stillicidj, i prospetti, ed altre di questa specie.

Le servitù discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell’uomo per essere esercitate: tali sono quelle di passare, di attinger acqua, di condurre le bestie al pascolo, ed altre simili.

L. 14, ff. de servitutibus; l. 1, §. loquitur ff. de aqua quotidiana et aestiva.