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680. La distanza, di cui si parla nei due precedenti articoli, si computa dalla faccia esteriore del muro ove si fa l’apertura, e se vi sono balconi od altri simili sporti, dalla loro linea esteriore sino alla linea di separazione delle due proprietà.
Sezione IV.
Dello Stillicidio.
681. Qualunque proprietario deve far costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica; egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino.
Sezione V.
Del diritto di passaggio.
682. Il proprietario i cui fondi sono circondati per ogni parte, e che non ha veruna uscita sulla via pubblica, può addomandare un passaggio sui fondi dei suoi vicini per la coltivazione del suo podere, assumendo il peso di una compensazione proporzionata al danno che tale passaggio può cagionare.
Argum. ex l. 12, ff. de religiosis et sumptibus funerum; l. 1, §. 2, et 3, ff. di ususfructus petatur; l. 5, §. 4, ff. ad exhibendum; l. 8, ff. de incendiis; l. 9, ff. de damno infecto.
683. Il passaggio deve regolarmente prendersi in quella parte, in cui il transito è più breve dal podere circondato alla via pubblica.
Argum. ex l. 9, ff. de servitutibus.
684. Ciò nondimeno il passaggio deve essere stabilito in quella parte ove riesca di minor danno, a colui, sul cui fondo viene accordato.
Argum. ex lege 7, ff. de servitut.
685. L’azione per indennità nel caso preveduto dall’articolo 682, è soggetta a prescrizione; e sussiste il diritto di continuare il passaggio, quantunque l’azione per indennità non sia più ammissibile.