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L. 27, §. 10, ff. ad legem Aquiliam; l. 19, §. 1, ff. de servitutibus praediorum urbanorum; l. 17, §. 2, ff. si servitus vindicetur.

Sezione III.

Del prospetto nel fondo del vicino.

675. Uno de’ vicini non può, senza il consenso dell’altro, formare nel muro comune alcuna finestra od apertura, in qual si sia maniera, anche con invetriata fissa.

L. 40, ff. de servitutibus praediorum urbanorum; l. 28, ff. communi dividundo; l. 8, cod. de servitutibus et aqua.

676. Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui, può formare in questo muro delle luci o finestre con inferriate e invetriate fisse.

Queste finestre devono esser munite di cancelli di ferro, le cui maglie avranno un decimetro (tre pollici e otto linee) di apertura al più, ed un telajo e inventriata fissa.

L. 2, ff. de servitutibus praed. urbanorum; l. 26, ff. de damno infecto; l. 12, §. 1, cod. de aedificiis privatis.

677. Queste finestre o luci non si possono collocare, che all’altezza di 26. decimetri, o sia di otto piedi al di sopra del pavimento o suolo della camera, che si vuole illuminare, se questa è a pian terreno; e di diciannove decimetri, o sia sei piedi al di sopra del pavimento, se questa è nei piani superiori.

678. Non si possono avere vedute dirette, o finestre a prospetto, nè logge o altri simili sporti verso il fondo chiuso o non chiuso del suo vicino, se tra il fondo di questo, e il muro in cui si formano le dette opere, non vi è la distanza di diciannove decimetri (sei piedi).

679. Non si possono aver vedute laterali od oblique sul medesimo fondo, che alla distanza di sei decimetri (due piedi).