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eccettuato il caso in cui un solo fondo fosse in istato di essere cinto, o non vi si abbia titolo, o possesso sufficiente in contrario.
671. Non è permesso di piantar alberi di alto fusto se non alla distanza prescritta dai regolamenti particolari attualmente veglianti, o dalle usanze del paese costanti e notorie; ed in mancanza degli uni e delle altre, alla distanza di due metri dalla linea di separazione di due fondi per gli alberi d’alto fusto, e di un semimetro per gli altri alberi e siepi vive.
Leg. 13, in fine ff. finium regundorum.
672. Il vicino può esigere che gli alberi e le siepi piantate ad una distanza minore siano estirpate.
Quello sul cui fondo s’inoltrano i rami del vicino, può costringerlo a tagliarli.
Se poi le radici s’inoltrano nel di lui fondo, può esso stesso tagliarle.
673. Gli alberi situati nella siepe comune, sono di ragione comune come le siepi, e ciascuno de’ due proprietarj può chiedere che siano abbattuti.
Leg. 12, ff. finium regundorum, l. 2, ff. de arboribus caedend.
Sezione II.
Della Distanza e delle Opere intermedie richieste in alcune costruzioni.
674. Quegli che fa scavare un pozzo od una latrina presso un muro, sia o non sia comune,
Quegli che vuole costruirvi cammino o focalare, fucina, forno o fornello,
O appoggiarvi una scuderia;
O formare al dorso di questo muro un magazzino di sale, od un ammasso di materie corrosive, è obbligato lasciare la distanza prescritta dai regolamenti ed usi particolari intorno a tali oggetti, e di fare le opere prescritte dai medesimi regolamenti ed usi, afine di non apportar danno al vicino.