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usi o regolamenti, ogni muro divisorio da costruirsi o riedificarsi in avvenire, dovrà essere, nelle città di cinquantamila anime o più, almeno di trentadue decimetri (dieci piedi) in altezza compreso il cornicione, e nelle altre città, di ventisei decimetri (otto piedi.)

Leg. 35, 36, 37, et 39, ff. de damno infecto.

664. Quando i differenti piani di una casa appartengono a più proprietarj, ed i titoli di proprietà non determinano il modo delle riparazioni e ricostruzioni, devono queste farsi nel modo che segue:

I muri maestri ed i tetti sono a carico di tutti i proprietarj, ciascuno in proporzione del valore del rispettivo suo piano.

Il proprietario di ciascun piano fa il pavimento su cui cammina;

Il proprietario del primo piano forma la scala che vi conduce, quello del secondo continua la scala dal primo al secondo piano; e così di seguito.

665. Ricostruendosi un muro comune od una casa, si ritengono le servitù attive e passive anche riguardo al nuovo muro od alla nuova casa, senza che possano rendersi più gravose, e purchè la ricostruzione siegua prima che sia acquistata la prescrizione.

Leg. 14, §.29, ff. de usurpationibus et usucapionibus.

666. Tutte le fosse tra due fondi si presumono comuni, se non vi è titolo o segno in contrario.

667. È un segno, che la fossa non è comune, se si trovi lo spurgo od il getto della terra da una sola parte della medesima.

668. La fossa è considerata di spettanza esclusiva di colui, dalla cui parte esiste il getto della terra.

669. La fossa comune deve mantenersi a spese comuni.

670. Ogni siepe dividente fondi è riputata comune,