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658. Ogni compadrone può fare innalzare il muro comune; ma sono a di lui carico le spese dell’innalzamento, le riparazioni pel mantenimento dell’alzata superiore alla cinta comune, ed inoltre l’indennità pel maggior peso in proporzione dell’alzamento, e secondo il suo valore.
Leg. 1, cod. de aedificiis privatis.
659. Se il muro comune non è atto a sostenere l’alzamento, quegli che vuole alzare è tenuto a farlo ricostruire per intiero a sue spese, e nel proprio suolo quanto alla maggior grossezza.
660. Il vicino che non ha contribuito all’alzamento, può acquistarne la comunione pagando la metà della spesa, ed il valore della metà del suolo occupato per la maggior grossezza.
661. Ogni proprietario in contiguità di un muro, ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto od in parte, rimborsando al padrone la metà del totale valore, o la metà del valore della parte che vuol rendere comune, e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto.
Contr. argum. ex leg. 11, cod. de contrahendda emptione.
662. Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel corpo d’un muro comune, nè applicarvi od appoggiarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell’altro, ovvero, in caso di rifiuto, senza aver fatto da periti determinare i mezzi necessarj onde l’opera non riesca di danno alle ragioni di quello.
Leg. 11, ff. si servitus vindicetur; l. 28, ff. communi dividundo
663. Ciascuno può costringere il suo vicino a concorrere nelle spese di costruzioni o di riparazioni dei muri che dividono le loro case, corti e giardini situati nelle città e nei sobborghi: l’altezza di essi sarà determinata secondo i regolamenti particolari, o secondo gli usi costantemente ricevuti, e non essendovi