Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. |
I.}}}}
del Muro e delle Fosse comuni.
653. Nelle città e nelle campagne ogni muro che fino alla sua sommità serve di divisione tra edifizj, corti, giardini, ed anche fra recinti ne’ campi, si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario.
654. È segno che il muro non è comune, quando la sommità di esso da una parte è diretta ed a piombo della sua fronte esteriore, e dall’altra presenta un piano inclinato;
Come pure quando non vi sono che da una parte sola o lo sporto del tetto, o cornicioni e mensole di pietra appostivi al tempo della costruzione del muro.
In questi casi si considera che il muro appartenga esclusivamente al proprietario dalla cui parte sono lo stillicidio, cornicione, o le mensole di pietra.
655. Le riparazioni e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di tutti quelli, che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno.
Paul. sentent., lib. 5, tit. 10, §. 2; leg. 28, §. 1; l. 39, ff. de damno infecto.
656. Ciò non ostante qualunque compadrone di un muro comune può esimersi dall’obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni e ricostruzioni, rinunciando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edifizio di sua spettanza.
657. Ogni compadrone può far fabbricare appoggiando ad un muro comune, ed immettervi travi e travicelli per tutta la grossezza del muro, ad esclusione di cinquantaquattro millimetri di essa (due pollici), senza pregiudizio del diritto che ha il vicino di far accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli volesse collocare una trave nello stesso sito, od appoggiarvi un cammino.
Leg. 12, ff. communi dividund.