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3, ff. mandati. — Argum. ex Lege 2, cod. de legit. tutela.

Leg. 3, §. 5, ff. de testibus. — Institut. de testamentis ordinandis, § 6.

Leg. 1[?], cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. Leg. 5, §. 1, ff. de bonis damnatorum. — Argument. ex Leg. 22, §. 7, ff. soluto matrimonio. — Leg. 13, §. 1, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

26. Le condanne proferite in giudizio contraddittorio non producono la morte civile, se non dal giorno della loro esecuzione, tanto reale che in effigie.

(Le leggi romane riguardavano il condannato, fino dal momento della condanna, come morto civilmente. V. Leg. 10, §. 1. Leg. 29, ff. de pœnis. Leg. 6, §. 6, ff. de injusto rupto et irrito facto testamento.)

27. Le condanne in contumacia non produrranno la morte civile che dopo cinque anni successivi all’esecuzione della sentenza in effigie, nel decorso dei quali può il condannato presentarsi.

28. Duranti i cinque anni, i condannati in contumacia saranno privi dell’esercizio dei diritti civili, sino a che si presentino in giudizio, o vengano nel decorso di questo termine arrestati.

I loro beni saranno amministrati e le loro ragioni promosse come quelle degli assenti.

29. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente nei cinque anni, da computarsi dal giorno dell’esecuzione, o verrà in questo termine preso e carcerato, la sentenza sarà annullata ipso jure; l’accusato sarà restituito nel possesso dei suoi beni, e nuovamente giudicato; e se, colla nuova sentenza, egli è condannato alla medesima pena o ad una pena diversa che porti egualmente la morte civile, questa non avrà luogo che dal giorno dell’esecuzione della seconda sentenza.