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a stabilire i termini di confine delle loro contigue proprietà. Lo stabilimento dei termini di confine si fa a spese comuni.

Argum. ex leg. 5, cod. communi dividundo. L. 12. tabul., tabula 7.

647. Ogni proprietario può chiudere il suo fondo, salva l’eccezione prescritta nell’articolo 682.

Argum. ex leg. 21, cod. mandati.

648. Il proprietario che vuol fare una cinta al suo fondo, perde il diritto di mandare a pascolare le sue bestie nell’altrui fondo dopo la raccolta delle messi, in proporzione del terreno che ha sottratto all’uso comune.

CAPO II.

Delle Servitù stabilite dalla legge.

649. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto la pubblica o comunale utilità, o quella dei privati.

650. Le servitù stabilite per l’utilità pubblica o comunale, riguardano i marciapiedi lungo i fiumi navigabili od atti a trasporto, la costruzione, o riparazione delle strade, od altre opere pubbliche o comunali.

Tutto ciò che concerne questa specie di servitù, viene determinato da leggi o da regolamenti particolari.

651. La legge assoggetta i proprietarj l’uno verso l’altro a differenti obbligazioni, indipendentemente da qualunque convenzione.

Leg. 1, §. 23; in pr. ff. de aqua et aquae pluviae arcendae.

652. Una parte di queste obbligazioni è regolata delle leggi sulla polizia rurale.

Le altre riguardano i muri e le fosse comuni, i casi in cui si faccia luogo al diritto d’appoggio, il prospetto nella proprietà del vicino, lo stillicidio, ed il diritto di passaggio.

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