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avere acquistato il proprietario del fondo inferiore per qualunque titolo od in forza di prescrizione.
Leg. 1, §. 12; l. 21 et 26, ff. de aqua et aquae pluviae arcendae.
642. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi che col possesso continuo d’anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato dei lavori visibili, e destinati a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo.
Leg. 10, ff. si servitus vindicetur, l. 1, cod. de servitutibus et aqua.
643. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso, quando la medesima somministri agli abitanti di un comune, villaggio, o borgata l’acqua che è loro necessaria: ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l’uso, il proprietario può pretendere una indennizzazione determinata dai periti.
644. Quegli il cui fondo bordeggia un’acqua corrente, tranne quella che è dichiarata di ragione del pubblico demanio coll’articolo 538, al titolo della Distinzione dei beni, può servirsene, mentre trascorre, per l’irrigazione dei suoi fondi.
Quegli il cui fondo viene attraversato da quest’acqua, può anche servirsene nell’intervallo, in cui essa vi trascorre, ma coll’obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell’uscire dai suoi terreni.
Leg. 3, in pr. ff. de aqua et aquae pluviae arcendae.
645. Insorgendo qualche controversia fra i proprietarj cui tali acque possono essere utili, i tribunali decidendo, devono conciliare l’interesse dell’agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà, ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.
646. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino