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Se non percepisce che una parte dei frutti, o se non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

Leg. 18, ff. de usu et habitatione.

636. L’uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari.


TITOLO IV.

DELLE SERVITU’ PREDIALI.

637. La servitù è un carico imposto sopra un fondo per l’uso e utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

638. La servitù non induce alcuna preminenza di un fondo sopra l’altro.

639. La medesima deriva dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dalla convenzione fra i proprietarj.

Leg. 2, in pr., ff. de aqua et aquæ pluviæ arcendæ.

CAPO PRIMO.

Delle Servitù che derivano dalla situazione dei luoghi.

640. I fondi inferiori sono soggetti riguardo a quelli che si trovano più elevati a ricevere le acque che da essi scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l’opera dell’uomo.

Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

Leg. 1, §. 13, 23; l. 2, in pr. et §. 1; l, 1, §. 1. ff. de aqua et aquaæ pluviæ arcendæ, l. 1, §. 13, ff. eod. titulo, l. 1, §. 10, eod. titulo.

641. Quegli che ha una sorgente nel suo fondo, può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse