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Argum. ex leg. 65, ff. de usufructu et quemadmodum.
628. I diritti di uso e di abitazione sono regolati dal titolo che li stabilisce, e ricevono maggiore o minore estensione giusta le disposizioni in esso contenute.
629. Se il titolo non determina l’estensione di questi diritti, saranno regolati come siegue.
630. Colui che ha l’uso dei frutti di un fondo, non può percepire se non ciò che gli è necessario per i suoi bisogni e per quelli della sua famiglia.
Può percepirli anche per i bisogni dei figlj che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell’uso.
Leg. 12, et 19, ff. de usu et habitatione.
631. L’usuario non può cedere nè affittare il suo diritto ad un altro.
Leg. 2, 8 et 11, ff. de usu et habitatione.
632. Quegli che ha il diritto d’abitazione in una casa, può abitarvi con la sua famiglia, ancorchè non fosse maritato all’epoca in cui acquistò questo diritto.
Leg. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ff. de usu et habitatione.
633. Il diritto di abitazione si limita a ciò che è necessario per l’abitazione di colui al quale venne accordato un tale diritto, e della sua famiglia.
Leg. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ff. de usu et habitatione.
634. Il diritto di abitazione non può essere nè ceduto nè locato.
Leg. 8, ff. de usu et habitat.; contrar. l. 13, cod. de usufructu et habitatione. — Instit. §. 5, de usu et habitatione.
635. Se l’usuario consuma tutti i frutti del fondo, o se occupa tutta la casa, spettano ad esso le spese della coltura, le spese delle riparazioni ordinarie, ed il pagamento delle contribuzioni, nell’egual modo che appartengono all’usufruttuario.