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622. I creditori dell’usufruttuario possono far dichiarare nulla la rinuncia all’usufrutto che questi avesse fatto a loro pregiudizio.

Leg. 1, et 3, §. 1, ff. quæ in fraudem creditorum.

623. Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce, l’usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

L. 34, §. 2; l. 33, ff. de usufr. et quemad.

624. Se l’usufrutto non è costituito che sopra un edificio, e questo venga distrutto da un incendio o da accidente, ovvero rovini per vetustà, l’usufruttuario non avrà diritto di godere nè l’area nè i materiali.

Se l’usufrutto era costituito sopra una possessione di cui l’edificio non era che una parte, in tal caso l’usufruttuario godrà del suolo e dei materiali.

Leg. 5, §. 2; l. 9, 10, ff. quibus modis usufr. vel usus amittitur. — Inst. de usufr. §. 3, in fin.

CAPO II.

Dell’Uso e dell’Abitazione.

625. I diritti d’uso e di abitazione si acquistano e si perdono nella stessa maniera che l’usufrutto.

Leg. 1, ff. de usu et habitatione; l. 3, §. 3, ff. de usufructu et quemadmodum; l. 10, ff. de capite minutis, l. 11, ff. de alimentis vel cibariis legatis, l. 3, ff. de his quæ pro non scriptis habentur.

626. Non si può godere di tali diritti senza che si sia data previamente cauzione, e si formino gli stati e gl’inventarj, come nel caso dell’usufrutto.

Leg. 13, in pr.; l. 65, §. 1, ff. de usufructu et quemadmod.; l. 12, ff. de usufructu et reditu legato, leg. 1, in pr., §. 1 et 4, ff. ususfructuarius quemadmod. caveat, l. 4, cod. de usufructu et habitatione.

627. L’usuario, e colui che ha diritto di abitazione, devono godere da buon padre di famiglia.