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cod. de præscriptione 30, vel 40 annorum; l. 2, 34, §. 2; l. 36, ff. de usufructu et quemad.; l. 5, §. 2, l. 10, §. 1 et 7, ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur.

618. L’usufrutto può anche cessare per l’abuso che facesse l’usufruttuario del suo diritto, tanto col cagionare deterioramenti ai fondi, quanto col lasciarli deperire per mancanza di riparazioni.

I creditori dell’usufruttuario possono intervenire alle liti ad oggetto di conservare le loro ragioni: possono offrire la riparazione dei commessi deterioramenti, e garantirne per l’avvenire.

I giudici possono, secondo la gravezza delle circostanze, pronunciare l’estinzione assoluta dell’usufrutto, ovvero ordinare l’immissione del proprietario nel possesso della cosa sottoposta all’usufrutto, col peso però di pagare annualmente all’usufruttuario, od agli aventi causa dal medesimo, una somma determinata sino al momento in cui l’usufrutto avrebbe dovuto cessare.

Instit. de usufr. §. 3; l. 38, ff. de rei vindicat.

619. L’usufrutto, che non è accordato a particolari, non dura oltre trent’anni.

V. l. 56, ff. de usufr. et quemad.; l. 8, de usu et usufructu et reditu legato. l. 19, cod. de sacrosanctis ecclesiis.

620. L’usufrutto concesso sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura sino a tale epoca, ancorchè la detta persona sia morta prima dell’età fissata.

Leg. 12, cod. de usufr. et habitatione.

621. La vendita della cosa soggetta all’usufrutto non porta verun cangiamento al diritto dell’usufruttuario; egli continua nell’usufrutto se non vi ha formalmente rinunciato.

Leg. 19, ff. quibus modis usufr. vel usus amitt. l. 17, §. 2, ff. de usufructu et quemad. Argum. ex leg. 34, ff. de regulis juris.