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615. Se l’usufrutto non è costituito che sopra un animale, il quale venga a perire senza colpa dell’usufruttuario, non è questi tenuto a restituirne un altro, nè a pagarne la stima.
Leg. 70, §. 3, ff. de usufr. et quemad.
616. Se il gregge su cui è stabilito l’usufrutto perisce interamente per caso o per malattia e senza colpa dell’usufruttuario, questi non è obbligato che a render conto al proprietario delle pelli o del loro valore. Se il gregge non perisce interamente, l’usufruttuario è tenuto a surrogare i capi degli animali che sono periti, sino alla concorrente quantità dei nati.
Leg. 68, §. 2, ; l. 69, 70, §. 1, 2, 3, 4 et 5, ff. de usufr. et quemad. — Inst. de rerum divisione, §. 38.
Sezione III.
Dei modi con cui finisce l’usufrutto.
617. L’usufrutto si estingue,
Con la morte naturale o civile dell’usufruttuario;
Con lo spirare del tempo per cui fu costituito;
Con la consolidazione, ossia riunione nella stessa persona delle due qualità di usufruttuario e di proprietario;
Col non usarne pel corso d’anni trenta;
Col totale deperimento della cosa sulla quale fu costituito l’usufrutto.
Leg. 1 et 3, §. 3; l. 23, ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur; l. 2, §. 1, ff. de legatis, 1.° — Institut. de usufructu, §. 3. — l. 3, 12, 14 et 16, cod. de usufructu et habitatione; l. 8, ff. de annuis legatis. l. 10, ff. de capite minutis; l. 5, ff. de usu, et usufructu et reditu legato. — l. 17 et 27, ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur. Paul. sentent. l. 3, tit. 6, §. 33; l. 10, ff. de vi et vi armata. — L. 13, cod. de servitutibus et aqua; l. 3, ff. si ususfructus petatur. l. 3,