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Argum. ex leg. 8, §. 4, cod. de bonis quæ lib.
611. L’usufruttuario a titolo particolare non è tenuto al pagamento dei debiti per i quali il fondo è ipotecato: se viene forzato a pagarli, ha il regresso contro il proprietario, salvo ciò che è detto all’articolo 1020. al titolo delle Donazioni tra i vivi e dei Testamenti.
Argum. ex leg. 45, ff. de usu et usufructu et reditu legato.
612. L’usufruttuario o universale, o a titolo universale, deve contribuire col proprietario al pagamento dei debiti, nel modo che segue;
Si stima il valore del fondo soggetto all’usufrutto; si fissa in seguito il contributo al pagamento dei debiti in ragione di questo valore.
Se l’usufruttuario vuole anticipare la somma per cui il fondo deve contribuire, gli viene restituito il capitale al termine dell’usufrutto, senza alcun interesse.
Se l’usufruttuario non vuol fare questa anticipazione, il proprietario può scegliere, o di pagare tal somma, ed in questo caso l’usufruttuario gliene corrisponde l’interesse durante il tempo dell’usufrutto, o di far vendere una porzione de’ beni soggetti all’usufrutto sino alla concorrente somma dovuta.
613. L’usufruttuario non è tenuto che per le spese delle liti concernenti l’usufrutto, e per le condanne alle quali le stesse liti potrebbero far luogo.
614. Se durante l’usufrutto, un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, od altrimenti attentasse alle ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a denunciare tali fatti; e mancando a ciò, è responsabile di tutti i danni, che ne potrebbero risultare al proprietario, come lo sarebbe per i deterioramenti del fondo da lui medesimo cagionati.
Leg. 15, §. 7, ff. de usufructu et quemad. l. 1, §. 7; l. 2, ff. usufructuarius quemad. caveat.