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L. 7, §. 2, ff. de usufr. et quemadm.; l. 7, cod. de servitutibus et aqua. l. 20, ff. de damno infecto; l. 32, §. 5, ff. de usu, et usufr. legato.
606. Sono riparazioni straordinarie quelle delle muraglie maestre e delle volte, il rinnovamento delle travi e degl’interi coperti dei tetti:
Quello degli argini, e delle mura di sostegno, e di cinta egualmente per intiero.
Tutte le altre riparazioni sono ordinarie.
607. Nè il proprietario, nè l’usufruttuario sono tenuti a riedificare ciò che è caduto per vetustà, o distrutto per caso fortuito.
Leg. 6, §. 1; l. 8, 65, §. 1; l. 46, §. 1; l. 47, 49, §. 1, ff. de usufructu et quemadm.; l. 20, ff. de damno infecto.
608. Durante l’usufrutto, l’usufruttuario è tenuto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono le contribuzioni ed altri pesi che secondo la consuetudine cadono sui frutti.
L. 7, §. 2; l. 27, §. 4; l. 32, ff. de usufr. et quemadmodum; l. 28, ff. de usu et usufructu legato.
609. L’usufruttuario ed il proprietario concorrono nel modo seguente al pagamento dei carichi che possono essere imposti sulla proprietà durante l’usufrutto.
Il proprietario è tenuto pagarli, e l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata.
Se dall’usufruttuario se ne anticipi il pagamento, questi ha il diritto alla ripetizione del capitale alla fine dell’usufrutto.
610. Il legato di una rendita vitalizia o di una pensione alimentaria fatto da un testatore, si deve prestare intieramente dal legatario universale dell’usufrutto, e dal legatario a titolo universale in proporzione del loro godimento, senza che abbiano verun diritto di ripetizione.