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50, ff. ad senatusconsultum Trebell.; l. 8, §. 4, in fin. cod. de bonis quæ liberis.
602. Se l’usufruttuario non trova la cauzione, gl’immobili sono dati in affitto, o messi sotto sequestro.
I denari compresi nell’usufrutto sono impiegati;
Le derrate sono vendute, ed il prezzo ricavato è parimenti impiegato;
In questo caso, appartengono all’usufruttuario gl’interessi dei capitali ed i fitti.
L. 5, §. 1, ff. ut legatorum seu fideicomm. servand.
603. Non prestandosi dell’usufruttuario la cauzione, il proprietario può pretendere che i mobili, i quali deperiscono coll’uso, siano venduti e ne venga impiegato il prezzo, come quello delle derrate; ed in tal caso l’usufruttuario ne percepisce l’interesse durante l’usufrutto. Potrà nondimeno domandare, e i giudici potranno ordinare, secondo le circostanze, che gli sia rilasciata una parte dei mobili necessarj pel proprio uso mediante la sola cauzione giuratoria, e coll’obbligo di restituirli in fine dell’usufrutto.
L. 5, §. 1, ff. ut legatorum seu fideicomm. servand.
604. Il ritardo nel dar cauzione non priva l’usufruttuario dei frutti su’ quali può aver ragione: questi gli sono dovuti dal momento in cui si fa luogo all’usufrutto.
Argum. ex l. 13, ff. de usufructu et quemadm.; l. 4, §. 8, de damno infecto.
605. L’usufruttuario non è tenuto, se non alle riparazioni ordinarie.
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, a meno che non siano state cagionate dall’ineseguimento delle riparazioni ordinarie, dopo che ha avuto luogo l’usufrutto, nel qual caso vi è tenuto l’usufruttuario.