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Non può succedere, nè trasmettere a titolo di successione, i beni che avesse di poi acquistati.

Non può disporre de’ suoi beni in tutto o in parte, per donazione fra vivi, nè per testamento, nè riceverne per gli stessi titoli, eccetto che per causa d’alimenti.

Non può essere nominato tutore, nè concorrere agli atti relativi alla tutela.

Non può essere testimonio in un atto solenne ed autentico, nè essere ammesso a fare testimonianza in giudizio.

Non può stare in giudizio, nè come attore, nè come reo convenuto, fuori che in nome e col ministero di un curatore specialmente nominato dal tribunale avanti il quale è stata introdotta l’azione.

Egli è incapace di contrarre un matrimonio che produca alcun effetto civile.

Il matrimonio, che avesse precedentemente contratto, è disciolto per tutti i suoi effetti civili.

Il conjuge ed i suoi eredi potranno rispettivamente far uso delle ragioni e delle azioni alle quali si farebbe luogo per la sua morte naturale.

Leg. 10, cod. de bonis proscriptorum. — Novell. 17, cap. 12. Novell. 134, cap. ultim. — Authentic. bona damnatorum. — Cod. de bonis proscriptorum.

Leg. 13, ff. de bonorum possessionib. Leg. 1, cod. de hæredibus instituendis. Leg. 17, ff. de pœnis. Leg. 17., ff. de jure fisci. Leg. 13, Leg. 31, §. 4, ff. de donationibus. Leg. 15, ff. de interdictis et relegatis.

Leg. 8, §. 1, 2, 4, ff. qui testamenta facere possunt. Leg. 1, §. 2, ff. de legatis 3.° Leg. 3, ff. de his quæ pro non scriptis habentur, Leg. 16 ff. de interdictis et relegatis. Leg. 10, ff. de capite minutis. Leg. 8, ff. de annuis legatis. Leg. 22, §.