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599. Il proprietario non può, col proprio fatto od in qualunque siasi modo, nuocere ai diritti dell’usufruttuario.

L’usufruttuario dal suo canto, non può in fine dell’usufrutto, ripetere alcuna indennizzazione per i miglioramenti che pretendesse d’aver fatti, ancorchè fosse aumentato il valore della cosa.

Può egli bensì, non che i suoi eredi, togliere gli specchi, i quadri ed altri ornati che vi avesse fatto collocare, coll’obbligo però di restituire ogni cosa nel suo primiero stato.

L. 15, §. 6, et 7; l. 16, ff. de usufructu et quemadm. quis utat.; l. 12, ff. de usu et usufruct. et reditu legato.

Sezione II.

Delle Obbligazioni dell’usufruttuario.

600. L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano; ma non può conseguire il possesso se non dopo aver fatto fare in presenza del proprietario, o dopo averlo formalmente citato, un’inventario dei mobili, e uno stato degl’immobili soggetti all’usufrutto.

L. 63, §. 1, ff. de usufr. et quemad.; l. 12, ff. de usu et usufructi et reditu legato; l. 1, in pr. et §. 4, ff. usufructuarius quemad. caveat; l. 13, in pr. ff. usufruct. quemad.; l. 4, §. 1, cod. de usufructa et habitatione.

601. Egli presta cauzione di usufruire da buon padre di famiglia, se pure non è dispensato dal titolo stesso da cui deriva l’usufrutto; il padre però e la madre che hanno l’usufrutto legale dei beni dei loro figlj, il venditore, il donatore che si è riservato l’usufrutto, non sono obbligati a dar cauzione.

L. 2, l. 7; l. 9, §. 1, ff. usufructuarius quemad. caveat; l. 1, cod. de usufr. et habitatione.; l. 7, cod. ut in possessionem legatorum vel fideicomm.; l.