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L. 12, in pr., ff. de usufructu et quemad. quis utatur.
595. L’usufruttuario può godere egli stesso, o dare in affitto ad altri, o vendere, o cedere l’esercizio de’ suoi diritti a titolo gratuito. Affittando, è tenuto ad uniformarsi per il tempo in cui l’affittamento deve essere rinnovato, e per la sua durata alle regole stabilite pel marito riguardo ai beni della moglie nel titolo del Contratto del matrimonio e dei Diritti rispettivi dei Conjugi.
L. 12, §. 2; l. 67, ff. de usufructu, et quemad. quis utat; l. 9, §. 1, ff. locati conducti, l. 25, §. 4, ff. soluto matrimonio.
596. L’usufruttuario gode dell’incremento prodotto per alluvione al fondo, di cui ha l’usufrutto.
L. 9, §. 4, ff. de usufructu, et quemad. quis utatur.
597. Gode dei diritti di servitù, di passaggio, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario, e ne gode come il proprietario medesimo.
V. L. 12, ff. communia praediorum, l. 20, §. 1, ff. si servitus vindicetur. l. 25, ff. de servitutibus praediorum rusticorum. l. 2, ff. si usufructus petatur.
598. L’usufruttuario gode delle miniere e delle cave di pietre che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all’usufrutto, nel modo stesso che ne godrebbe il proprietario; ma se si tratta di escavazione che non possa eseguirsi senza licenza, egli non potrà goderne, se non dopo averla ottenuta dal Governo.
Non ha però verun diritto sulle miniere o cave di pietre non ancora aperte, nè su quelle di torba non incominciate a scavarsi, nè sul tesoro che potesse essere scoperto durante l’usufrutto.
L. 9, §. 2, et 3; l. 13, §. 5, et 6, ff. de usufructu, et quemad. quis utatur.