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perchè crescano, o dei boschi d’alto fusto, che non fossero stati tagliati pendente l’usufrutto.
I piantoni qua[a]ndo si possono estrarre da un semenzajo senza deteriorarlo, formano egualmente parte dell’usufrutto, col peso all’usufruttuario di conformarsi agli usi dei luoghi per la rimessa dei virgulti.
L. 9, §. 6, et 7, ff. de usufructu, et quemadmod. quis utat.; l. 40, §. 4, ff. de contrahenda emptione.
591. L’usufruttuario, uniformandosi sempre all’epoche ed alla pratica degli antichi proprietarj, approfitta ancora delle parti di bosco di alto fusto, che sono state distribuite in regolari tagliamenti, o questi sieguano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano di una determinata quantità di alberi presi indistintamente su tutta la superficie del fondo.
L. 9, §. 6, et 7, ff. de usufructu, et quemadm. quis utatur.
592. In tutti gli altri casi non è lecito all’usufruttuario di valersi degli alberi di alto fusto. Può solamente adoperare per le riparazioni, cui egli è tenuto, gli alberi svelti o atterrati per accidente: a questo oggetto può anche farne atterrare, se è necessario, ma è tenuto di farne constare al proprietario la necessità.
L. 11, et leg. 12, ff. de usufructu et quemad. quis utatur.
593. L’usufruttuario può prendere pali nei boschi per le vigne, non che i prodotti annuali e periodici degli alberi, osservando sempre l’uso del paese o la pratica dei proprietarj.
L. 10, ff. de usufructu, et quemad. quis utatur.
594. Gli alberi fruttiferi che muojono, come anche quelli che sono svelti o spezzati per accidente, appartengono all’usufruttuario, col peso di surrogarne altri.