Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/126

ut.; l. 13, ff. quibus mod. usufructus et usus amittittur; l. 32, §. 7, l. 42, ff. de usu et usufructu et reditu legato.

586. I frutti civili si ritengono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all’usufruttuario in proporzione della durata del suo usufrutto. Questa regola si applica ai fitti dei fondi locati, egualmente che alle pigioni delle case, ed agli altri frutti civili.

587. Se l’usufrutto comprende cose di cui non si possa far uso senza consumarle, come il denaro, i grani, i liquori, l’usufruttuario ha diritto di servirsene, ma coll’obbligo di restituirgli in eguale quantità, qualità e valore, o di pagarne la loro stima al termine dell’usufrutto.

Leg. 7, ff. de usufructu earum rer. quæ usu consumuntur.

588. L’usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce pure all’usufruttuario, durante il suo usufrutto, il diritto di riscuotere le annualità correnti, senza esser tenuto a veruna restituzione.

589. Se l’usufrutto comprende cose che senza consumarsi si deteriorano a poco a poco con l’uso, come la biancheria e la mobiglia, l’usufruttuario ha diritto di servirsene per l’uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle in fine dell’usufrutto, se non nello stato in cui si trovano, non deteriorate però per suo dolo o sua colpa.

Leg. 15, §. 1, 2, 3 et 4, ff. de usufructu, et quemadmod. quis utatur, l. 9, §. 4, ff. usufruct. quemad. caveat.

590. Se l’usufrutto comprende boschi cedui, l’usufruttuario è tenuto ad osservare l’ordine e la quantità dei tagliamenti giusta la distribuzione e la pratica dei proprietarj, senza indennizzazione però a favore dell’usufruttuario, o dei suoi eredi per[ò] i tagliamenti ordinarj dei boschi cedui, o di quelli riservati