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580. L’usufrutto può costituirsi o semplicemente, o per un tempo determinato, o sotto condizione.
Leg. 4, ff. de usufructu et quemadmod. quis utatur.
581. Può ugualmente costituirsi sopra qualunque specie di beni mobili ed immobili.
Leg. 3, §. 1, et l. 7, ff. de usufructu et quemad. quis utatur.
Sezione prima
Dei Diritti dell’usufruttuario.
582. L’usufruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto naturale, industriale, o civile che possa produrre la cosa di cui ha l’usufrutto.
Leg. 1, l. 7, in pr. §. 1; l. 9 et 15, §. 6, l. 59, §. 1, et l. 68, §. 1, ff. de usufructu et quemadmod. quis utatur. — Instit. lib. 2, tit. 2, §. 37.
583. I frutti naturali son quelli che la terra produce da se stessa. Il reddito ed il parto degli animali sono pure frutti naturali.
I frutti industriali di un fondo sono quelli che si ottengono mediante la coltura.
584. I frutti civili sono le pigioni delle case, gli interessi di capitali esigibili, le rendite costituite.
I fitti dei fondi locati si annoverano pure nella classe dei frutti civili.
585. I frutti naturali ed industriali pendenti dai rami od uniti al suolo, nel momento in cui si fa luogo all’usufrutto, appartengono all’usufruttuario.
I frutti che si trovano nello stesso stato al momento in cui finisce l’usufrutto, appartengono al proprietario senza compenso, nè da una parte nè dall’altra dei lavori e delle sementi; ma però senza pregiudizio della porzione dei frutti che potessero spettare al colono parziario, se vi fosse, al tempo in cui incominciò l’usufrutto, o venne a cessare.
Leg. 27, in pr; l. 48, §. 1, l. 58, in pr.; l. 59, §. 1, ff. de usufructu et quemadmodum quis