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Argum. ex l. 27, §. 2, ff. de adquir. rer. dom.

575. Quando la cosa resta in comune fra i proprietarj delle materie, con le quali è stata formata, deve essere esposta all’incanto a vantaggio comune.

Leg. 3, ff. de rei vindicat.

576. In tutti i casi nei quali il proprietario della materia, che è stata impiegata senza sua saputa a formare una cosa di altra specie, può reclamare la proprietà della cosa stessa, avrà la scelta di domandare la restituzione della sua materia nella medesima natura, quantità, peso, misura e bontà, ovvero il suo valore.

577. Coloro che avranno impiegate materie spettanti ad altri, e senza saputa dei proprietarj, potranno pure essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi, se vi è luogo, salvo il diritto di procedere, quando occorra, in via straordinaria.


TITOLO III.

DELL’USUFRUTTO, DELL’USO, E DELL’ABITAZIONE.

CAPO I.

Dell’Usufrutto.

578. L’usufrutto è il diritto di godere delle cose di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma col peso di conservarne la sostanza.

Leg. 1 et 2, ff. de usufructu et quemadmodum quis utatur. — Instit. lib. 2, tit. 4, in pr. — Leg. 25, ff. de verbor. signif.; l. 4, ff. de usufructu et quemadmod.

579. L’usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell’uomo.

Leg. 3, in pr. et l. 6, §. 1, ff. de usufructu et quemad. quis utatur. — Paul. sentent. lib. 3, tit. 6, §. 17.